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Statuto

STATUTO ORGANICO
I.P.A.B. EnEA - Ente Educazione Assistenza
 
CAPO I ORIGINE – NATURA GIURIDICA – SEDE – SCOPI E MEZZI DELL’ENTE
Articolo 1 – Origine
Articolo 2 – Natura giuridica
Articolo 3 – Sede legale
Articolo 4 – Scopi
Articolo 5 – Patrimonio
Articolo 6 – Mezzi e funzionamento
CAPO II     ORGANIZZAZIONE
Articolo 7 – Organi
Articolo 8 – Il Consiglio di Amministrazione – Composizione e durata in carica
Articolo 9 - Il Consiglio di Amministrazione – funzionamento
Articolo 10 – Il Consiglio di Amministrazione – dimissioni, decadenza, scioglimento
Articolo 11 – Il Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni
Articolo 12 – Il Consiglio di Amministrazione – indennità di carica
Articolo 13 - Il Presidente – competenze e revocabilità
Articolo 14 – Presidente Onorario
Articolo 15 – Il Direttore Coordinatore
Articolo 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 17 – Partecipazione dei fruitori
CAPO III        NORME DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
Articolo 18 – Organizzazione dei servizi
Articolo 19 – Volontariato

CAPO IV     NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 20 - Durata in carica dei due Consigli di Amministrazione
Articolo 21 – Personale
Articolo 22 – Regolamenti
Articolo 23 – Norme finali
 
 

CAPO I ORIGINE – NATURA GIURIDICA – SEDE – SCOPI E MEZZI DELL’ENTE

 

Articolo 1 – Origine

  1. L’I.P.A.B. EnEA - Ente Educazione Assistenza trae origine dalla fusione per incorporazione dei seguenti Enti:
  • Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani (ISRAA), che ha origine nel 1991 con il decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 gennaio 1991 n. 43 con cui sono stati fuse le tre I.P.A.B., la Casa di Ricovero Umberto I° fondata nel 1813, la Casa Cronici Giuseppe Menegazzi fondata nel 1898 e l’Ospizio Rosa Zalivani fondato nel 1889. L’ISRAA gestisce servizi di ricovero e assistenza a beneficio di Persone prevalentemente anziane non autosufficienti e autosufficienti;
  • I.P.A.B. Appiani-Turazza, deriva dalla fusione fra l'I.P.A.B. Istituto Turazza e l'I.P.A.B. Graziano Appiani, disposta con Decreto Regionale n. 433 del 15 dicembre 2010. L’I.P.A.B. Istituto Turazza trae origine dalla fusione del Pio Istituto Turazza di Treviso, fondato nel 1857 dal Sacerdote Prof. Don Quirico Turazza eretto in ente morale con il R.D. 6 maggio 1875, con lo scopo di accogliere i giovani abbandonati di ambo i sessi e del Patronato degli Orfani degli operai morti in guerra, eretto in ente morale con il Decreto 27 maggio 1923, sorto in Treviso nel 1918 per iniziativa dell'Avv. Comm. Ettore Appiani. Detta fusione è stata disposta con Regio Decreto 27 maggio 1923. Il Decreto n. 101 del 29 settembre 1999 fuse nell'I.P.A.B. Turazza, l'I.P.A.B. Commissaria Albertini da Riese, sorta per le volontà testamentarie di Bartolomeo da Riese il 29 ottobre 1358 e della Consorte Giovanna Albertini da Riese il 4 maggio 1365 con lo scopo di erogare una rendita annua in sussidi tra i Poveri, le Donzelle, le Vedove, i Miserabili ed i Verecondi di Treviso. L’I.P.A.B. Graziano Appiani trae origine dalle disposizioni testamentarie dell'Onorevole Graziano Appiani del 14 aprile 1920; fu eretta in ente morale con Regio Decreto 17 maggio 1928. Con il Regio Decreto 29 giugno 1939 la stessa I.P.A.B. è stata raggruppata con l'Asilo Infantile Giuseppe Garibaldi e con il Ricreatorio laico G. Samaritani, successivamente estinte. L’I.P.A.B. Appiani-Turazza gestisce in unico plesso sito a Treviso in via Noalese 53, il Nido Degli Angeli Custodi e la Scuola dell’Infanzia Graziano Appiani.
     

Articolo 2 – Natura giuridica

  1. EnEA è un’I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e beneficenza) regolata dalla Legge 17/07/1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni e relativi regolamenti. È stata riconosciuta con Decreto Dirigenziale n. 12790/20/11/2025
     

Articolo 3 – Sede legale

  1. EnEA ha sede legale in Treviso, Borgo Mazzini 48. La sede potrà essere mutata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, senza le forme previste per le modifiche statutarie.
  2. L’Ente opera prevalentemente all’interno del territorio della Regione del Veneto.
     

Articolo 4 – Scopi

  1. EnEA, in conformità alle finalità delle istituzioni da cui trae origine aggiornandole e armonizzandole con le esigenze attuali, persegue scopi di rilevanza sociale, educativa, culturale, formativa, di promozione sociale e di ricerca, dedicandosi all’assistenza e alla cura in senso ampio delle persone. Persegue il rispetto della dignità della persona, con particolare riguardo agli anziani, ai minori, ai soggetti deboli, malati e/o svantaggiati.
  2. L’attività dell’Ente, che partecipa al sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari, sanitari, educativi e formativi, si articola nell’ambito dei seguenti settori:
  • assistenza sociale,
  • assistenza socio sanitaria,
  • assistenza sanitaria,
  • educazione,
  • formazione,
  • istruzione,
  • beneficenza,
  • ricerca,
  1. L’Ente può svolgere attività diverse da quelle elencate, qualora le finalità siano riconducibili alle stesse e in sintonia con gli scopi istituzionali.
     

Articolo 5 – Patrimonio

  1. Il patrimonio dell’Ente è costituito dai beni immobili e mobili degli Enti fusi, risultanti dai relativi inventari, aggiornati a termine di legge.
  2. L’Ente, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà costruire, acquistare, alienare beni mobili ed immobili, accettare donazioni e legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.
     

Articolo 6 – Mezzi e funzionamento

  1. L’Ente provvede al raggiungimento delle sue finalità, utilizzando le rendite del patrimonio, le rette e le tariffe fissate dal consiglio di amministrazione e le contribuzioni, corrisposte da privati o da enti.
  2. L’Ente, per il raggiungimento dei propri scopi, sostiene, coordina, avvia, dirige e gestisce iniziative ed attività nel campo dell’assistenza sociale, socio-sanitaria, sanitaria, educativa, formativa, dell’istruzione, della beneficenza e della ricerca rivolte a singoli, famiglie, altre istituzioni e/o associazioni, nell’ambito della programmazione locale e regionale, mediante:
  • la realizzazione e la gestione di servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari per Persone anziane autosufficienti e non autosufficienti, per le Persone con disabilità;
  • l’accoglienza di bambini per la realizzazione di un progetto educativo che contemperi gli aspetti morale, civile, intellettuale e fisico e consenta l’armonico sviluppo della personalità del bambino in supporto dell’attività della famiglia;
  • la formazione professionale e la ricerca in particolare nell’ambito dei servizi sociali e/o socio sanitari.
  1. L’Ente potrà inoltre:
  • costituire e aderire ad organismi pubblici o privati che abbiano scopi affini e partecipare con gli stessi alla realizzazione di progetti di solidarietà, assistenza e formazione;
  • offrire servizi a persone in stato di bisogno, anche a titolo gratuito.
  1. Per il perseguimento degli scopi istituzionali, l’Ente opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione, di efficacia, di efficienza e di tutela e valorizzazione del patrimonio.


CAPO II - ORGANIZZAZIONE

 

Articolo 7 – Organi

  1. Sono Organi dell’Ente:
  1. di governo, indirizzo e verifica:
  • il Consiglio di Amministrazione,
  • il Presidente,
  1. di gestione:
  • il Direttore/Coordinatore,
  1. di controllo interno:
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.
  1. Gli Organi dell'Ente, ciascuno nell'ambito della propria competenza e responsabilità, al fine di assicurare l'ottimale erogazione dei servizi e delle prestazioni, svolgono le loro funzioni nel rispetto del principio di leale collaborazione.
     

Articolo 8 – Il Consiglio di Amministrazione – Composizione e durata in carica

  1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente è composto da 5 (cinque) membri nominati dal Comune di Treviso.
  2. La nomina dei Consiglieri è soggetta alla normativa sull’incapacità e incompatibilità prevista dall’art. 11 e seguenti della Legge 17 luglio 1890 n. 6972, sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.
  3. I soggetti cui è conferito il potere di nomina dei Consiglieri non hanno il potere di revoca degli stessi.
  4. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta tra i propri componenti, a maggioranza assoluta di voti segreti.
  5. Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
  6. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta tra i propri componenti, subito dopo l’elezione del Presidente, a maggioranza assoluta di voti segreti.
  7. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi membri non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi; la durata dell’incarico decorre dalla data di insediamento del Consiglio; l’incarico si considera espletato per l’intero se svolto per un periodo pari o superiore a due anni, sei mesi e un giorno.
  8. Presidente e Consiglieri esercitano le proprie funzioni, anche dopo la scadenza, finché non siano stati sostituiti o surrogati.
  9. Allo scopo di garantire la regolare costituzione degli organi di amministrazione, il Presidente deve attivare le procedure di rinnovo delle cariche 90 giorni prima della scadenza.
  10. Gli amministratori nominati rimangono in carica sino a che i loro successori abbiano assunto l'ufficio. Nei casi di decadenza, dimissione o morte d'alcuno dei componenti, nonché di dimissioni dalle funzioni di presidente e/o vice presidente, deve tosto procedersi alla nomina del successore.
     

Articolo 9 - Il Consiglio di Amministrazione – funzionamento

  1. La prima seduta del Consiglio di Amministrazione è convocata dal Presidente uscente entro quindici giorni dalla nomina di tutti i componenti del Consiglio ed è presieduta dal Consigliere più anziano di elezione e in subordine più anziano di età.
  2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e solo in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Il Presidente regola l'andamento e lo svolgimento delle discussioni e del dibattito.
  3. Le sedute non sono pubbliche e sono valide con la presenza, anche in video collegamento, della metà più uno dei componenti; le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.
  4. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Coordinatore.
  5. Le votazioni avvengono a voto palese salvo quando riguardino persone.
  6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono proposte ed illustrate al Consiglio dal Presidente medesimo o da un Consigliere designato allo scopo.
  7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta motivata da almeno due Consiglieri.
  8. L'avviso di convocazione deve essere consegnato al domicilio del singolo Consigliere o all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso al momento dell'insediamento, almeno cinque giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno fissato dal Presidente.
  9. Possono essere iscritti all'ordine del giorno anche argomenti specifici richiesti in forma scritta da almeno due Consiglieri, purché la richiesta pervenga prima dell'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione.
  10. La convocazione d'urgenza del Consiglio di Amministrazione avviene per mezzo di avviso con allegato l’ordine del giorno consegnato a ciascun Consigliere almeno 24 ore prima della data della seduta.
  11. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere ai Revisori dei Conti l'assistenza alle sedute del Consiglio con funzione consultiva.
  12. Il Consiglio di Amministrazione può far partecipare alle proprie riunioni, dipendenti o esperti esterni all’Ente per ottenerne pareri non vincolanti nelle materie oggetto di trattazione.
  13. I verbali delle deliberazioni e delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Direttore Coordinatore o, in casi eccezionali, da suo delegato e sottoscritti da tutti i Consiglieri intervenuti, ai sensi dell’art. 32, comma 2, della Legge n. 6972/1890 e dal Direttore Coordinatore. I verbali possono essere sottoscritti in data successiva a quella della seduta della loro approvazione e in formato elettronico.
  14. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.
     

Articolo 10 – Il Consiglio di Amministrazione – dimissioni, decadenza, scioglimento

  1. La qualità di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione si perde per dimissioni, decadenza (assenza ingiustificata a tre sedute consecutive art.32 comma 1 - n. 3 - Legge 6972/1890 e successive modifiche), per il verificarsi di una delle ipotesi di incompatibilità.
  2. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.
  3. I membri decaduti non possono essere riconfermati finché rimane in carica il Consiglio che ne ha proposta la decadenza.
  4. Le dimissioni da componente del consiglio di amministrazione devono essere presentate al consiglio medesimo, in forma scritta e, per conoscenza, all’ente che ha provveduto alla nomina. Le dimissioni presentate sono irrevocabili dalla data di assunzione a protocollo dell’Ente. Anche il Direttore comunica all’ente di nomina le dimissioni o la decadenza del consigliere, affinché lo stesso provveda alla sua surroga.
  5. I consiglieri che surrogano altri anzitempo scaduti, restano in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio del quale vengono a far parte.
  6. Alle surrogazioni straordinarie, si provvede da parte dell’ente competente per nomina, non appena siano state comunicate le vacanze.
  7. Il consiglio di amministrazione viene sciolto dalla Regione a seguito delle dimissioni o comunque per la mancanza della maggioranza dei suoi componenti.
     

Articolo 11 – Il Consiglio di Amministrazione – attribuzioni

  1. Il Consiglio di Amministrazione è l’Organo di governo dell’Ente ed esercita le funzioni di indirizzo e verifica, definendo gli obiettivi ed i programmi dell’Ente, adottando tutti gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti mediante l’analisi dei risultati indicati in apposite relazioni, che i responsabili del procedimento devono presentare annualmente al consiglio.
  2. Al Consiglio competono in particolare:
  1. l’elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  2. l’elezione del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  3. la nomina del Direttore Coordinatore;
  4. l’eventuale nomina del Presidente Onorario;
  5. l’approvazione dei documenti previsionali e del bilancio di esercizio previsti dal regolamento regionale in materia di contabilità delle I.P.A.B.;
  6. la definizione dei programmi generale, annuale e/o pluriennale, di amministrazione, con la specificazione degli obiettivi da raggiungere e le priorità degli stessi;
  7. l’indicazione delle direttive e le risorse economiche, di personale e di mezzi da destinare al raggiungimento degli obiettivi;
  8. la verifica dello stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti, individuando gli eventuali scostamenti ed adottando i provvedimenti relativi;
  9. la valutazione della qualità dei servizi e indicare le iniziative da adottare per il loro miglioramento, tenendo conto delle relazioni tecniche e delle informazioni acquisite;
  10. la deliberazione delle norme di organizzazione ed il regolamento per il funzionamento degli organi;
  11. il disporre con appositi provvedimenti l'eventuale partecipazione dell’Ente ad attività economiche di volta in volta individuate;
  12. l’approvazione dello Statuto e relative modifiche;
  13. l’approvazione dei Regolamenti;
  14. la dotazione Organica complessiva e dei singoli Servizi;
  15. la nomina del membro di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti;
  16. la determinazione delle rette e delle tariffe dei servizi;
  17. l’istituzione di nuovi servizi e la variazione di quelli esistenti;
  18. le decisioni relative ai ricorsi e alle azioni giudiziarie;
  19. le decisioni relative alle alienazioni, acquisto, permuta di immobili, di beni mobili registrati e titoli, nonché l’accettazione di donazioni, eredità e legati;
  20. l’adozione dei provvedimenti che, in linea con la separazione tra poteri di indirizzo e controllo, da un lato, e poteri amministrativo gestionali dall’altro, siano ad esso attribuiti dalle norme regolamentari.
  1. L’esercizio delle competenze sarà effettuato anche mediante il controllo sugli atti gestionali, ai quali i singoli Membri del Consiglio avranno libero accesso nell’ambito del loro incarico.
     

Articolo 12 – Il Consiglio di Amministrazione – indennità di carica

  1. Al Presidente ed ai Consiglieri sono attribuite le indennità di carica o di delega ai sensi dell’art. 72 della Legge Regionale Veneto 30/01/1997 e ss.sm. e ii..
  2. Nell’ambito delle attività Istituzionali è ammesso il rimborso delle spese sostenute, se documentate, nella misura prevista dal regolamento da adottarsi e nei limiti di Legge.
     

Articolo 13 - Il Presidente – competenze e revocabilità

  1. Il Presidente esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. In particolare:
  1. ha la rappresentanza legale dell’Ente e cura i rapporti con gli altri enti ed autorità;
  2. convoca e presiede il Consiglio determinando l’ordine del giorno delle sedute;
  3. verifica lo stato di esecuzione delle decisioni del Consiglio di amministrazione;
  4. verifica l’espletamento di tutti i servizi affinché corrispondano alle finalità dell’Ente sotto il profilo dell’economicità e della rispondenza ai fini istituzionali come individuati nelle delibere di programma.
  1. Il Presidente assume con propri atti (ordinanze) i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, quando l’urgenza non ne permetta la tempestiva convocazione, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, da convocarsi entro trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti.
  2. Il Presidente con delega revocabile può affidare ai membri del Consiglio di Amministrazione il compito di svolgere speciali mansioni, sia ai fini della istruzione delle delibere, sia al fine di rappresentarlo nelle sue funzioni.
  3. In caso di assenza temporanea, impedimento, dimissioni o decesso del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente. In caso di dimissioni o decesso del Presidente, il Vicepresidente deve promuovere entro trenta giorni i provvedimenti necessari per la surroga. In caso di assenza di entrambi, assume le funzioni di Presidente il Consigliere più anziano per carica e, in subordine, per età.
  4. Il Presidente dell’Ente, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può essere revocato dalla funzione di presidente, mantenendo la funzione di consigliere. La revoca determina l’immediata cessazione della funzione di presidente che, sino alla nuova elezione, spetta al Vice Presidente o, mancando anche questi, al Consigliere Anziano.
     

Articolo 14 – Presidente Onorario

  1. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare Presidente Onorario un cittadino che abbia acquisito particolari meriti in almeno uno dei Servizi dell’I.P.A.B. Il membro onorario rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo nomina, potendo la stessa persona essere nominata in forma consecutiva senza limitazioni. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, dando pareri sull’oggetto delle delibere, senza che la sua presenza sia conteggiata ai fini della validità delle adunanze, venendovi invitato nei modi e nei termini previsti per i Membri nominati.
  2. Il Presidente Onorario svolge i compiti nei limiti fissati nell’atto di nomina.
  3. La presenza è a titolo gratuito, fatte salve eventuali rimborsi delle spese sostenute, autorizzate e documentate, nella misura prevista dal regolamento da adottarsi e nei limiti di Legge.
  4. In caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, art.32 comma 1 - n. 3 - Legge 6972/1890 e successive modifiche, il Presidente Onorario decade.
     

Articolo 15 – Il Direttore Coordinatore

  1. Il Direttore Coordinatore è l’organo di gestione dell’Ente, cui sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti, secondo criteri preventivamente stabiliti.
  2. Il Direttore Coordinatore assume il ruolo di Datore di Lavoro del personale dell’Ente.
  3. È nominato dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di organizzazione e funzionamento dei Servizi e delle attività, e selezionato con una procedura ad evidenza pubblica.
  4. Al Direttore Coordinatore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Ente, compresa l'adozione degli atti di sua competenza che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. È responsabile della gestione e dei relativi risultati e informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione.
  5. Al Direttore Coordinatore, compete, compatibilmente con le funzioni attribuite dall’apposito regolamento agli altri Dirigenti dell’Ente, l’adozione di tutti gli atti di amministrazione e di gestione, compresi gli atti che impegnano l’Ente verso l’esterno ed in particolare:
  1. la nomina del Vice Direttore;
  2. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso
  3. la responsabilità delle procedure d’appalto o di concorso;
  4. la stipulazione dei contratti in rappresentanza dell’ente;
  5. gli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
  6. gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
  7. i provvedimenti di autorizzazione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
  8. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza;
  9. esercita ogni altra funzione ed adotta tutti gli atti a lui attribuiti dai regolamenti e/o dall’atto di nomina.
  1. Il Direttore Coordinatore sovrintende alle funzioni degli altri Dirigenti e ne coordina l’attività ed inoltre:
  1. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione;
  2. trasmette, per conoscenza, con cadenza mensile, al Consiglio l’elenco dei provvedimenti adottati (decreti).
     

Articolo 16 - Il Collegio dei Revisori Dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, e sono rinnovabili per una sola volta. La modalità di funzionamento del collegio, non espressamente disciplinata dalla legge, e l’indennità spettante, sono disciplinati da norme regolamentari e/o dall’atto di nomina.
     

Articolo 17 – Partecipazione dei fruitori

  1. L’Ente favorisce la più ampia e fattiva partecipazione dei fruitori dei propri servizi.
  2. Istituisce, secondo quanto previsto dalla normativa regionale, un Organismo di Rappresentanza, la cui composizione, funzionamento e finalità sono disciplinate da un apposito regolamento interno.
  3. Scopo dell’Organismo di Rappresentanza è quello di realizzare la collaborazione attiva degli interessati al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Ente:
  1. fornendo al consiglio di amministrazione suggerimenti e proposte per una migliore realizzazione dei programmi di assistenza;
  2. collaborando con il consiglio di amministrazione, con la direzione, con i fruitori e con il personale al fine di rafforzare rapporti di solidarietà, di amicizia e di reciproca comprensione, esprimendo proposte sull’attuazione di programmi di occupazione e di tempo libero.
 

CAPO III - NORME DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE

 

Articolo 18 – Organizzazione dei servizi

  1. L’organizzazione dei servizi erogati dall’Ente è improntata a criteri di economicità di gestione, efficienza ed efficacia, trasparenza e rispondenza dell’azione amministrativa al pubblico interesse in applicazione delle norme del regolamento di organizzazione.
     

Articolo 19 – Volontariato

  1. L’I.P.A.B. promuove e sostiene le diverse forme di volontariato e di solidarietà sociale secondo quanto indicato dalle disposizioni normative vigenti. A tal fine e nel quadro di programmi concordati fra le parti, garantisce l’accesso dei volontari alle proprie strutture residenziali e semiresidenziali nel rispetto delle modalità di collaborazione previste da apposito Regolamento.
 

CAPO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

 

Articolo 20 – Durata in carica dei due Consigli di Amministrazione

  1. I Consigli di Amministrazione delle due II.PP.A.B. fuse, dopo l’approvazione del decreto di fusione, permangono in carica fino all’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.
  2. Per il conteggio del numero di mandati del Presidente e dei consiglieri dell’I.P.A.B. EnEA, non si considerano i mandati svolti precedentemente alla data di costituzione.
     

Articolo 21 – Personale

  1. Il personale già dipendente dell’I.P.A.B. incorporata conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto dell’unificazione, compresa l’anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata se e in quanto applicabili.
     

Articolo 22 – Regolamenti

  1. Il Consiglio di Amministrazione dovrà adottare i regolamenti previsti ed adeguare i regolamenti vigenti al presente statuto.
  2. I regolamenti vigenti alla data di approvazione del presente statuto restano in vigore, in quanto compatibili, fino alla adozione dei nuovi regolamenti.
     

Articolo 23 – Norme finali

  1. Il presente statuto entra in vigore dal giorno 1° gennaio 2026.
  2. Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme e le prescrizioni delle normative nazionali e regionali in materia di assistenza pubblica e di I.P.A.B.
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